Gli organi del FISDE sono:

  • l’Assemblea
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente e i Vice Presidenti
  • il Collegio Sindacale

10.1 Assemblea
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.
2. A tale Organo è attribuita l’unica funzione di eleggere i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.

10.2 Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto pariteticamente da cinque rappresentanti aziendali, designati da Enel S.p.A, e da cinque rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
2. I rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione vengono sostituiti secondo le norme dell’anzidetto Regolamento elettorale.
3. I rappresentanti aziendali vengono sostituiti con nuove designazioni.
4. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del tempo necessario a completare il mandato del titolare originario.
5. Al Consiglio di Amministrazione, fermo restando i poteri attribuiti dalla legge e dal presente Statuto al Presidente, sono affidati i seguenti  poteri di gestione inerenti alle attività di cui al precedente art. 2 (Scopo):

a) determinare le linee programmatiche e i criteri generali di promozione e sviluppo dell’attività per il raggiungimento dello scopo sociale;
b) definire i Regolamenti delle prestazioni, comprese quelle per la non autosufficienza, secondo principi tali da garantire che le spese per dette prestazioni e i connessi oneri di gestione non eccedano le risorse finanziarie annualmente a disposizione del Fondo stesso;
c) definire i Regolamenti necessari per il funzionamento di FISDE e deliberare su ogni altra questione inerente il loro funzionamento;
d) autorizzare la stipula delle convenzioni con strutture sanitarie;
d bis) deliberare la stipula dei contratti di consulenza e di fornitura di servizi attinenti agli ambiti di competenza del Consiglio, sulla base della normativa regolamentare definita dal Consiglio stesso, anche con riguardo all’individuazione dei limiti di valore e alle procedure di assegnazione dei contratti;
e) definire gli orientamenti applicativi del programma di attività;
f) definire il piano di ripartizione annuale dei fondi disponibili;
g) approvare il bilancio preventivo annuale con l’indicazione dei costi presunti entro i limiti dei fondi disponibili per le diverse attività;
h) approvare il bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione;
i) deliberare in corso d’anno le modifiche dei programmi che comportano rilevanti variazioni di bilancio;
i bis) individuare tra i componenti del Consiglio di Amministrazione la figura del Tesoriere, sulla base delle competenze ed esperienze professionali maturate, definendone le funzioni;
l) recepire le modifiche statutarie concordate dalle fonti istitutive;
m) decidere sui ricorsi dei soci;
n) stabilire la misura della quota annuale a carico dei soci straordinari; con periodicità biennale il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare una verifica della relativa congruità, sulla base di idonei parametri predefiniti dal Consiglio stesso;
o) deliberare sui casi di esclusione dei soci ai sensi del precedente art. 8, comma 1, punto 3, lettere a) b) e c) e punto 4, nonché su ogni altro provvedimento nei confronti dei soci stessi;
p) indire le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori negli Organi sociali, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale;
q) previo benestare delle fonti istitutive del Fondo, autorizzare la stipula di specifiche convenzioni con Società, non ricadenti nelle ipotesi di cui all’art. 5.1, comma 4, del presente Statuto, aventi ad oggetto l’erogazione delle prestazioni di FISDE o di parte di esse; dette convenzioni – ferma restando la propria specifica operatività nei confronti dei rispettivi beneficiari – non comportano per ogni altro aspetto modifiche alla validità delle norme statutarie e regolamentari concernenti l’Associazione;
r) autorizzare la stipula delle convenzioni di cui all’art. 5.3, comma 2, nonché delle convenzioni  di cui all’art. 5.2.1, comma 1 bis;
s) deliberare in merito alla utilizzazione e alla ricostituzione del “Patrimonio indisponibile” e del “Patrimonio disponibile”;
s bis) determinare criteri ed indirizzi in materia di politiche di investimento del patrimonio del Fondo, in coerenza con l’art. 2 (“Scopo”), fermo restando quanto previsto all’art. 3 (“Fondo comune”);
t) deliberare – ferma restando l’autorizzazione delle fonti istitutive ai sensi dell’art. 3, comma 3 – la cessione o l’acquisto di immobili;
u) deliberare, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l’affidamento dell’incarico di revisione contabile del bilancio su base volontaria ad una Società di Revisione iscritta nell’apposito Registro dei revisori legali;
v) adottare iniziative per l’informazione periodica dei soci ai sensi dell’art. 14 bis;
w) compiere tutti gli atti non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri Organi.

 

6. II Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di  convocazione ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti con indicazione dell’argomento da trattare.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi di cui alle lettere f), g), h), i), e  n) del precedente comma 5, per i quali il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti.
8. Il voto del Presidente è prevalente in caso di parità nelle deliberazioni.
9. E’ ammessa la possibilità che le riunioni consiliari si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi  oggetto di  verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

10.3 Presidente e Vice Presidenti
1. Il Presidente è designato dall’Enel S.p.A. tra i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente:

  • assume la rappresentanza legale di FISDE nei rapporti con i terzi e in giudizio;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione definendo l’ordine del giorno;
  • sovraintende alla gestione del Fondo ed esegue ogni atto necessario al funzionamento della sede e alla gestione del Fondo;
  • attribuisce gli incarichi di consulenza e quelli di fornitura di servizi per gli ambiti di competenza affidati;
  • esegue gli atti che costituiscono attuazione di delibere consiliari e gli atti dovuti in forza di legge e di contratto;
  • definisce la struttura organizzativa del Fondo, con ratifica del Consiglio di Amministrazione;
  • gestisce il personale, procedendo – previa acquisizione del parere vincolante delle Fonti istitutive – alle relative assunzioni;
  • compie tutti gli atti aventi carattere di urgenza, con successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente opera con firma singola per la corrispondenza ordinaria.
4. Il Presidente può conferire deleghe ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione per specifiche competenze, anche su proposta del Consiglio stesso.
5. Il Presidente può conferire specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti ai dipendenti del Fondo e a terzi.
6. I Vice Presidenti vicari del Presidente sono individuati a rotazione tra i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati, a rotazione, dai due Vice Presidenti.

10.4 Collegio Sindacale
1.
Il Collegio Sindacale è composto da due rappresentanti aziendali, designati da Enel S.p.A., e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale. Almeno un componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito Registro. I restanti componenti devono avere maturato un’esperienza professionale pluriennale in posizioni di responsabilità nello svolgimento di attività di carattere amministrativo/contabile e/o giuridico, anche attraverso la partecipazione ad Organi di amministrazione o di controllo di Fondi e Associazioni.
2. La Presidenza del Collegio Sindacale è attribuita, a rotazione, ad uno dei tre rappresentanti dei lavoratori designato dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici (o dal primo firmatario, nel caso di gruppi di lavoratori) ai quali sono stati attribuiti i posti nello stesso Collegio, secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
3. I rappresentanti dei lavoratori nel Collegio Sindacale vengono sostituiti secondo le norme del vigente Regolamento elettorale.
4. I rappresentanti aziendali vengono sostituiti con nuove designazioni.
5. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del tempo necessario a completare il mandato del titolare originario.
6. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dal Fondo, nonché sul suo concreto funzionamento, ai sensi dell’art. 2403, comma 1, del codice civile. Provvede a sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 10.2, comma 5, lett. u), la proposta motivata per l’individuazione della Società di Revisione iscritta nell’apposito Registro dei revisori legali, cui affidare la revisione contabile del bilancio su base volontaria. Il Collegio Sindacale indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori negli Organi sociali nel caso in cui a ciò non abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione nel termine previsto dalle norme del Regolamento elettorale. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i componenti del Collegio Sindacale.
7. I componenti del Collegio Sindacale potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sull’attività operativa di FISDE.
8. Nello svolgimento dei compiti affidati, il Collegio Sindacale  formula le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.