1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il finanziamento di FISDE è concordato per ogni periodo di validità del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici, tra l’Enel S.p.A. e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il predetto Contratto. Tale finanziamento è posto a carico delle seguenti Società/Associazioni:

  • Enel  S.p.A. e Società da essa controllate, direttamente ed indirettamente ai sensi dell’art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile;
  • Società di cui al successivo art. 5, punto 5.1, commi 2, 3 e 4;
  • Associazioni ARCA, FISDE, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL di cui all’art. 5, punto 5.1, comma 1.

3. In relazione alle esigenze di gestione, tale finanziamento sarà messo a disposizione del FISDE in rate trimestrali di pari importo (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) a cura delle Società da cui dipendono i lavoratori, che sono soci ordinari dell’Associazione.
Il ritardo nel versamento delle quote di finanziamento determinerà l’immediata sospensione della erogazione delle prestazioni del Fondo nei confronti dei dipendenti della Società interessata, fino al pagamento delle quote stesse.

4. La quota di iscrizione dei soci straordinari è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 5.2, comma 8.

5. Il finanziamento annuale delle singole gestioni separate conseguenti alla  sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5 lett. q), è costituito dal finanziamento delle società stipulanti dette convenzioni e dagli eventuali contributi dei loro dipendenti. Dette erogazioni – finanziamento e contributi –  non eccedono i costi, anche di natura gestionale, di diretta imputazione delle singole gestioni e gli eventuali avanzi di esercizio rimangono di competenza delle gestioni stesse, ai sensi del successivo comma 10.

5 bis. È istituita una gestione separata (“FISDE per la non autosufficienza”) per l’erogazione delle prestazioni di non autosufficienza ai sensi dell’Accordo del 15 luglio 2021, disciplinata da Regolamento. A detta gestione affluisce il relativo e distinto finanziamento, definito con accordo tra le Fonti istitutive, posto a carico dei soggetti di cui al precedente comma 2.  La quota a carico dei soci straordinari per la copertura non autosufficienza di cui all’art. 5.2.2. concorre al finanziamento della gestione.

6. Il bilancio preventivo viene approvato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza e nei 10 giorni successivi deve essere inviato alle fonti istitutive.

7. Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza e nei 10 giorni successivi deve essere inviato alle fonti istitutive.

7 bis. Dopo l’approvazione, il bilancio consuntivo e le relazioni che lo corredano devono essere resi pubblici mediante il sito del Fondo affinché gli associati possano prenderne visione. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci e il Tesoriere, fornisce riscontro ad eventuali richieste di chiarimenti sul bilancio consuntivo inoltrate dai soci secondo i termini e le modalità definiti dal Consiglio stesso.

8. Il bilancio è unico per tutte le attività di FISDE; esso è peraltro articolato in distinte voci di spesa riguardanti le attività di cui all’art. 2. Ai  fini contabili interni a FISDE, vengono redatti specifici bilanci annuali, preventivi e consuntivi, delle singole gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5 lett. q), e della gestione separata “FISDE per la non autosufficienza”, che confluiscono nel suddetto unico bilancio di FISDE.

9. La gestione FISDE nonché le gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lett. q) devono osservare l’equilibrio tra le risorse annualmente a disposizione e i costi per prestazioni e per spese di gestione.

9 bis. L’equilibrio della gestione contabile separata “FISDE per la non autosufficienza” è fondato sui parametri tecnico attuariali ed economico finanziari coerenti con la natura e le caratteristiche di tale tipologia di copertura.

10. Gli eventuali residui attivi di un esercizio della gestione FISDE e delle gestioni separate sono riportati a nuovo in quello successivo, con allocazione a “Patrimonio disponibile” di cui all’art. 3, comma 1, lett. C),  nell’ambito delle rispettive gestioni.

11. Non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.