1. I soci si suddividono in:

  • Soci ordinari
  • Soci straordinari
  • Soci aggregati

5.1 Soci ordinari

1. Sono iscritti di diritto al FISDE, in qualità di soci ordinari, i lavoratori dipendenti dell’Enel S.p.A. e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore elettrico, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e con esclusione dei dipendenti in prova e di quelli assunti con contratto a termine. Possono acquisire la qualità di soci ordinari anche i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL previa delibera dei rispettivi Organi competenti e sottoscrizione con FISDE di apposita convenzione.

2. Inoltre possono iscriversi a FISDE, in qualità di soci ordinari, i dipendenti WIND il cui rapporto di lavoro, in conformità dell’accordo sindacale nazionale 16 marzo 1999, è stato trasferito dall’Enel a WIND per effetto del conferimento a quest’ultima del ramo d’azienda Enel Struttura di servizio tecnico-gestionale Servizi di Telecomunicazioni – STC.

3. Secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 30 settembre 1999 (punto 1), stipulato tra il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, l’Enel e le Confederazioni CGIL, CISL e UIL e le Federazioni di categoria FNLE, FLAEI e UILCEM, sono soci ordinari i dipendenti delle società di cui al primo comma per le quali siano venuti meno i requisiti ivi stabiliti.

4. Sono, altresì, soci ordinari i lavoratori dipendenti da Società non ricadenti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 che chiedano il mantenimento e/o l’acquisizione del rapporto associativo dei propri dipendenti, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore elettrico, con FISDE mediante preventiva e formale acquisizione del parere favorevole delle fonti istitutive dell’Associazione e la successiva sottoscrizione dell’apposita convenzione con FISDE, redatta in conformità a detto parere. L’acquisizione per i propri dipendenti del rapporto associativo con  FISDE, comporterà – fermo restando il versamento della quota annuale di finanziamento di cui all’art. 4, comma 2 – anche il versamento di un importo “una tantum” per la partecipazione ai  “Patrimoni” di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere A) e C). Detto importo sarà pari al rapporto tra l’ammontare dei detti “Patrimoni” e il numero dei soci ordinari, entrambi alla data del 1° gennaio antecedente alla  sottoscrizione della convenzione, moltiplicato per il numero dei dipendenti della Società computato alla data della sottoscrizione ovvero a quella successiva in cui si verifichi un ampliamento del  perimetro societario. In nessun caso – né a seguito di riduzione degli organici né a seguito del venir meno per qualsiasi motivo del rapporto convenzionale con FISDE – la Società potrà ottenere la restituzione di quanto versato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 del codice civile.

5.2 Soci straordinari

1. Hanno facoltà di iscriversi al FISDE, in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di esplicita richiesta in tal senso:

a) gli ex dipendenti del Gruppo Enel, che erano soci ordinari al momento della cessazione del rapporto e che divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione diretta a carico:

  • dell’evidenza contabile separata costituita nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondo di Previdenza Elettrici” – FPE”);
  • dell’INPDAP;
  • di AGO/Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), che abbiano maturato una anzianità di iscrizione come socio ordinario FISDE pari ad almeno 20 anni ovvero, in via transitoria, che possano vantare comunque una anzianità di servizio effettiva nell’ambito delle società del Gruppo ENEL pari ad almeno 20 anni.

b) i lavoratori che, pur non essendo ex dipendenti del Gruppo Enel, al momento della cessazione del rapporto di lavoro siano soci ordinari da almeno 20 anni continuativi e divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione diretta a carico:

  • dell’evidenza contabile separata costituita nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondo di Previdenza Elettrici – FPE”);
  • dell’INPDAP;
  • di AGO/Fondo Pensione Lavoratori dipendenti (FPLD).

c) il coniuge superstite, gli orfani od equiparati del socio ordinario/socio straordinario aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta a carico dell’evidenza contabile separata costituita nell’ambito del Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondo di Previdenza Elettrici – FPE”) dell’INPDAP ovvero a carico dell’AGO/Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), tenendo conto di quanto stabilito dal successivo comma 4.

Qualora i lavoratori di cui alle precedenti lettere a) e b) possano far valere un’anzianità inferiore a 20 anni, ma pari ad almeno 15 anni, fermo restando gli altri requisiti di cui alle sopra citate lettere a) e b), potranno iscriversi come soci straordinari con pagamento di una quota associativa maggiorata.

I soci straordinari che all’atto della cessazione dal servizio erano dipendenti di Società per le quali venga meno il rapporto di convenzionamento con FISDE, decadono dalla qualità di soci straordinari con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione di detto rapporto.

1. bis Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione dei requisiti pensionistici, conseguente ad accordi sindacali o individuali, agli ex dipendenti interessati è riconosciuta la facoltà di iscriversi a FISDE in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di apposita domanda, a condizione che:

  • alla data di cessazione dal servizio siano soci ordinari, con anzianità di iscrizione FISDE o di servizio di cui all’art. 5.2.1;
  • la maturazione dei requisiti pensionistici avvenga entro un periodo massimo non superiore a sette anni successivi alla cessazione dal servizio, comprensivo dell’eventuale periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione, secondo la vigente normativa;
  • gli interessati – fermi restando i presupposti di cui sopra – abbiano già posto in essere le condizioni per l’acquisizione del diritto a pensione, con la presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

La domanda di iscrizione – corredata dalla documentazione attestante la sussistenza delle sopraindicate condizioni – deve essere presentata dagli interessati nel rispetto del termine di decadenza di cui al successivo comma  2 e con applicazione dei termini di decorrenza delle prestazioni ivi stabiliti.
Per le uscite conseguenti ad accordi sindacali, le Società interessate non appartenenti al Gruppo Enel, dovranno, in via preventiva, sottoscrivere  apposite convenzioni con FISDE o integrare quelle già sottoscritte, con impegno, in particolare, al versamento a proprio carico della quota associativa annuale – nella misura base – per tutto il periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici (dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio al mese in cui è completata la maturazione dei requisiti pensionistici), nonché alla trasmissione a FISDE degli elenchi nominativi dei potenziali richiedenti l’iscrizione.
Analoghe convenzioni saranno sottoscritte con FISDE, in via preventiva, dalle Società non appartenenti al Gruppo Enel che intendano farsi carico – per le uscite conseguenti a risoluzioni consensuali anticipate del rapporto di lavoro – del pagamento della quota associativa annuale – nella misura base – da versare a FISDE.
Quanto previsto dal presente comma 1 bis – non operante per gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto per licenziamento disciplinare – trova applicazione per gli accordi sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2018, fatte salve le situazioni già definite con specifici scambi di lettere tra le Parti.
È demandata al Consiglio di Amministrazione la regolamentazione dei termini/modalità di versamento delle quote associative, da parte dei lavoratori iscrittisi come soci straordinari ai sensi del presente comma, al termine del periodo in cui la quota associativa è versata dalle Aziende.

1. ter Hanno facoltà di iscriversi a FISDE, in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di esplicita richiesta in tal senso, i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL, purché divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione:

  • in servizio alla data del 12 aprile 2019, e alla data del 15 luglio 2021 per i dipendenti ACEM e ASEM, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro possano vantare una anzianità di servizio effettiva pari ad almeno 20 anni (ovvero a 15 anni con pagamento di una quota maggiorata)  in dette Associazioni; ai fini del computo si considera utile il periodo risultante anche dalla sommatoria del servizio prestato presso più di una di dette Associazioni;
  • assunti in data successiva al 12 aprile 2019, e alla data del 15 luglio 2021 per i dipendenti ACEM e ASEM, che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato una anzianità di iscrizione come socio ordinario FISDE pari ad almeno 20 anni (ovvero a 15 anni con pagamento di una quota maggiorata).

2. La richiesta di iscrizione – accompagnata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione – deve essere presentata a pena di decadenza entro i 6 mesi successivi al mese di cessazione del rapporto di lavoro, con garanzia della continuità delle prestazioni.
La quota è versata in dodicesimi, computando i mesi mancanti alla conclusione dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre) a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
La richiesta di iscrizione deve contenere l’eventuale opzione per il mantenimento della copertura “FISDE per la non autosufficienza”.
Decade dal diritto al mantenimento della copertura “FISDE per la non autosufficienza” il socio che non esercita la relativa opzione e/o non effettua il relativo versamento entro il termine per l’iscrizione al FISDE.

3. Gli ex dipendenti deI Gruppo Enel, titolari di pensione avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998 ed i soggetti di cui alla lettera c) del precedente punto 1, possono presentare richiesta di iscrizione – accompagnata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione – in qualsiasi momento, con decorrenza delle prestazioni dal terzo mese successivo a quello della presentazione della richiesta.

4. Il requisito di anzianità previsto dal precedente comma 1 del presente paragrafo:

  • non è richiesto ai lavoratori che cessino dal servizio con diritto alla pensione di inabilità, alla vedova e agli orfani di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro od a seguito di malattia contratta a causa di servizio;
  • è ridotto a 10 anni per la vedova e per gli orfani dei lavoratori che decedano in costanza di rapporto di lavoro non per causa di servizio.

5. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma successivo, il Consiglio di Amministrazione di FISDE potrà eccezionalmente valutare l’iscrizione del coniuge superstite del socio ordinario con figli minori o portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 che, al momento del decesso, era a carico di quest’ultimo ai fini delle detrazioni IRPEF unitamente ai figli minori o portatori di handicap e che non avrebbe titolo all’iscrizione per carenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 (lettera c) e 4 del presente paragrafo.

6. In ogni caso, nessuna prestazione viene erogata, da parte di FISDE, qualora il reddito del superstite (escludendo la pensione di reversibilità o indiretta) – con riferimento all’anno precedente all’iscrizione/rinnovo a FISDE – sia superiore a 3 volte il trattamento minimo di pensione INPS con riferimento al coniuge superstite, gli orfani ed equiparati del socio.

7. Non possono essere ammessi gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto a causa di licenziamento per provvedimento disciplinare.

8. I soci straordinari sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 . I soci straordinari, ai fini del mantenimento della copertura “FISDE per la non autosufficienza”, sono tenuti al versamento della relativa quota annuale, nella stessa misura prevista per i soci ordinari.

9. Il versamento della quota associativa ai fini del rinnovo annuale di iscrizione (1° gennaio – 31 dicembre) deve essere effettuato a pena di decadenza entro il 31 marzo di ogni anno, con garanzia della continuità delle prestazioni. Il ritardo oltre il predetto termine comporta il pagamento della quota annuale con una maggiorazione pari al 50% nel caso di versamento effettuato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, con diritto alle prestazioni dal momento del versamento della quota e della maggiorazione.
Perdono definitivamente la qualifica di soci straordinari coloro che non abbiano provveduto al rinnovo annuale dell’iscrizione entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.
Il mancato versamento della quota annuale per il mantenimento della copertura “FISDE per la non autosufficienza” entro il termine per il rinnovo annuale di iscrizione comporta la decadenza dell’accesso a detta copertura.

5.3 Soci  aggregati

1. Sono soci aggregati i dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici delle Società che hanno stipulato con FISDE le convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lettera q),  alle condizioni e secondo le modalità stabilite da dette convenzioni, da redigere in conformità dell’apposito schema, concordato tra le fonti istitutive dell’Associazione.
Sono altresì soci aggregati i dipendenti delle suddette Società il cui rapporto di lavoro non è regolato  dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici purché alla prevalenza dei dipendenti di tali Società si applichi il CCNL elettrici.

2. Su richiesta a FISDE da parte della Società interessata, i dipendenti che cessano dal servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici, in forza di accordi sindacali o individuali, possono mantenere, ad ogni effetto – incluso il versamento del finanziamento a carico della Società secondo quanto previsto dalle convenzioni – la qualità di soci aggregati fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Tale facoltà può essere esercitata a condizione che gli interessati maturino i requisiti pensionistici entro un periodo massimo non superiore a sette anni successivi alla cessazione dal servizio, comprensivo dell’eventuale periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione, secondo la vigente normativa.
Quanto previsto dal presente comma – non operante per gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto per licenziamento disciplinare – trova applicazione per gli accordi sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2018, fatte salve le situazioni già definite con specifici scambi di lettere tra le Parti.

3. I beneficiari delle convenzioni stipulate ai sensi dei precedenti commi decadono dalla fruizione delle prestazioni che ne sono oggetto nei casi previsti dalle convenzioni medesime.

4. Il ritardo nel versamento del finanziamento e dei contributi previsti dalle convenzioni di cui ai commi precedenti determinerà l’immediata  sospensione della erogazione delle prestazioni del Fondo nei confronti dei soci aggregati, dipendenti della Società/Associazioni interessate, fino al relativo pagamento.