1. Tutti i soci hanno diritto a fruire delle prestazioni di FISDE nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dai Regolamenti delle prestazioni nonché – limitatamente ai soci aggregati – dalle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lettera q).

2. I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme del vigente “Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci del FISDE” (Regolamento elettorale), definito da Enel Spa e dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici.

3. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione di FISDE. I soci aggregati sono altresì tenuti all’osservanza delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lettera q).
L’iscrizione comporta l’incondizionata accettazione da parte dei soci dei valori e delle regole del Fondo come formalizzati nella documentazione definita dal Consiglio di Amministrazione, che viene resa disponibile ai soci sul sito web per la presa visione.