1. La qualifica di socio si perde per uno dei seguenti motivi:

1) per i soci ordinari, con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, con il venire meno dei requisiti di cui all’art. 5.1, o per recesso, da notificare per iscritto; ovvero

2) per i soci straordinari, con le dimissioni, da notificare per iscritto, ovvero quando viene meno uno dei requisiti necessari all’acquisizione della qualifica di socio; nonché a seguito del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione nei termini stabiliti dal presente Statuto;

3) per i soci ordinari e straordinari quando:

a) non osservino le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti nonché le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

b) arrechino – anche mediante falsa e/o mendace dichiarazione – danno materiale e/o morale a FISDE;

c) dichiarino notizie non rispondenti al vero per quanto attiene alla spettanza delle detrazioni ai fini delle imposte sul reddito per i propri familiari.

4) per i soci aggregati operano le previsioni contenute nelle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lettera q).

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, punto 3), lettere a), b) e c) e punto 4), la perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Chi perde, per qualsiasi ragione, la qualifica di socio non ha alcun diritto nei confronti del fondo comune.