1. FISDE non può costituire proprie strutture assistenziali.
2. Le prestazioni sanitarie sono fornite in:
a) forma diretta: mediante convenzioni stipulate con esercenti le professioni sanitarie e con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale o comunque autorizzate all’esercizio di attività sanitarie;
b) forma indiretta: mediante rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’assistito.
3. Le prestazioni sanitarie, le iniziative in materia di medicina preventiva e gli interventi finalizzati all’assistenza ai soggetti portatori di handicap o con problemi connessi alle c.d. “nuove emergenze sociali” (quali, ad esempio, tossicodipendenza, alcoolismo, disadattamento) devono essere adeguati ai mezzi finanziari disponibili. Nel rispetto di tale principio, i limiti, le condizioni e le modalità di erogazione sono stabiliti dai Regolamenti delle prestazioni definiti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Nella regolamentazione delle prestazioni e delle risorse alle stesse destinate, viene assicurata, anche con riferimento alle gestioni separate conseguenti alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 10.2, comma 5, lett. q), la coerenza con le normative vigenti in materia di sanità integrativa e finalizzate alla fruizione dei benefici fiscali.