FISDE, in armonia con i propri fini statutari e valorizzando il ruolo centrale, consapevole ed attivo delle famiglie, interviene a favore della disabilità con prestazioni erogative, assistenziali alla persona e attività associative.

Chi può accedere alle prestazioni

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni i soci ordinari e straordinari, i soci aggregati (ove previsto dalle convenzioni stipulate dal Fisde con le rispettive società), i familiari a carico che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • soggetti ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari al 100%;
  • soggetti ai quali sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
  • soggetti di età inferiore agli anni 18, riconosciuti invalidi civili, in relazione a difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
  • ciechi assoluti;
  • sordomuti.

Hanno inoltre diritto ad usufruire delle prestazioni previste i soci ordinari ed i soci aggregati, nonché – entro il limite dei 40 anni di età – i soci straordinari ed i familiari a carico dei soci ordinari, dei soci aggregati e dei soci straordinari che presentino una accertata minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3, comma 1 della Legge 104/92).
Una volta superati i limiti di età previsti, oppure nel caso di modificazione dello status (ad es.: da socio ordinario a socio straordinario), l’interessato potrà continuare a fruire delle prestazioni previste, rinnovando la domanda di accesso alle prestazioni, se rientrante in altra delle categorie contemplate.

Domanda di accesso alle prestazioni

Accertati i requisiti è necessario presentare domanda di accesso alle prestazioni per le persone con disabilità: compila l’apposito modulo (che puoi scaricare anche alla pagina MODULI, dal menù in alto, PERSONE CON DISABILITÀ) e allega la certificazione sanitaria rilasciata ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/1992 dalla Commissione Medica competente o certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni Pubbliche che attestino la cecità assoluta od il sordomutismo, o l’invalidità pari al 100%, o l’invalidità del minore a causa della difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni della propria età o certificazione attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 3 del Regolamento per le prestazioni delle persone disabili).

La domanda così corredata deve essere presentata on line, attraverso questo sito, entra in Fisdeweb e seleziona Spazio Posta,  oppure inviata mediante raccomandata A.R. a: FISDE (Area D) – Via Nizza 152 – 00198 Roma.

Nel caso di richiesta di accesso alle prestazioni per il familiare fiscalmente a carico, verifica che sia già registrato nel tuo profilo Socio altrimenti chiedi la variazione dati profilo socio.

Il diritto ad usufruire delle prestazioni decorre dalla data di presentazione della domanda di accesso, subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 3.2 del Piano sanitario ai fini dell’accesso alle prestazioni  stesse.

Visita di revisione

Qualora la certificazione sanitaria (verbale di Commissione medica), presentata con la domanda di accesso alle prestazioni per le persone con disabilità e attestante il possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fisde, preveda una visita di revisione, l’interessato, una volta effettuata la visita, è tenuto a trasmettere tempestivamente al Fondo la documentazione con l’esito della stessa, ai fini della verifica della permanenza del diritto alle prestazioni previste dal Piano sanitario.
Nei dodici mesi successivi alla data stabilita, nel verbale di Commissione medica, per la visita di revisione, l’interessato che non sia stato convocato per la stessa potrà continuare a fruire “con riserva” delle prestazioni del Fondo. Trascorsi i dodici mesi senza che sia stata trasmessa al Fondo la documentazione con l’esito della visita di revisione, l’interessato potrà continuare a presentare le domande di rimborso, nel rispetto dei termini regolamentari: in tal caso, i rimborsi per le prestazioni sanitarie (articolo 3.8.1 del Piano sanitario) saranno provvisoriamente erogati entro i limiti delle prestazioni sanitarie previste per tutti i Soci, mentre i rimborsi per le altre prestazioni erogative di cui agli articoli 3.8.2 a 3.8.14 del Piano sanitario e gli importi differenziali per le prestazioni sanitarie dell’articolo 3.8.1 saranno erogati soltanto a seguito della presentazione della documentazione dalla quale risulti confermata la permanenza dei requisiti per l’accesso alle prestazioni.

Il Socio è tenuto alla restituzione delle prestazioni (rimborsi, ecc.) impropriamente ricevute dal Fondo, qualora dalla documentazione della visita di revisione non risulti confermata la spettanza delle stesse e nel caso in cui non abbia prodotto la documentazione della vista di revisione entro i ventiquattro mesi successivi alla data stabilita, nel verbale di Commissione medica, per la visita di revisione.

Prestazioni erogative

Le prestazioni erogative riguardano rimborsi sanitari esclusivamente connessi alla situazione di disabilità, assistenza domiciliare e ricovero in case di riposo, abbattimento barriere architettoniche, interventi socio pedagogici e socio assistenziali, interventi per la famiglia, supporto scolastico e formazione, integrazione lavorativa e socio terapeutica.

Riguardo alle prestazioni sanitarie (elencate nel Nomenclatore Tariffario previste dal Piano sanitario) che sono strettamente connesse con la situazione di disabilità dell’assistito e su richiesta del medico curante o dello specialista il rimborso è pari al 50 % della spesa sostenuta ovvero – se più favorevole – al 100% della tariffa di riferimento prevista dal Nomenclatore Tariffario, con applicazione dei tetti massimi di rimborso ivi previsti, salvo quanto precisato nel dettaglio delle prestazioni, rimborsabili nell’ambito dei valori espressamente indicati.

Per il dettaglio delle prestazioni erogative si rimanda al Piano sanitario

 

Le prestazioni e le attività associative sono iniziative di carattere socio-sanitario rivolte all’intera comunità degli assistiti e delle loro famiglie,

Fisde, oltre alle prestazioni erogative, offre agli assistiti:

  • servizi alla persona
  • attività associative

Termini e modalità per la presentazione delle domande di rimborso

Per ottenere il rimborso delle prestazioni sopra elencate devi presentare:

utilizzando Fisdeweb (entra da questo sito) entro il 60° giorno successivo alla data della fattura (se la fattura è emessa nel corso del mese di dicembre la scadenza è fissata al 31 gennaio immediatamente successivo). Le richieste presentate oltre tale termine saranno respinte.

Non sono rimborsabili domande prive di sottoscrizione ovvero mancanti anche di una sola delle documentazioni previste. Qualora la domanda sia priva di sottoscrizione o incompleta, al socio viene fissato un termine di 30 giorni – decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione – per il perfezionamento della richiesta; trascorso inutilmente detto termine, la domanda è respinta.
Il socio dovrà conservare ed esibire, a richiesta di Fisde, la documentazione fiscale di spesa in originale, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione del rimborso.

Rimborsi/prestazioni per familiare fiscalmente a carico

Nel caso di richiesta di accesso a rimborsi/prestazioni per il familiare fiscalmente a carico, si ricorda che il Socio deve presentare, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di fruizione del rimborso/prestazione, documentazione reddituale da cui risulti che il familiare era a proprio carico; è esonerato da questo obbligo il socio che avesse fruito di rimborsi/prestazioni esclusivamente per familiare a carico minorenne (18 anni non compiuti). Resta fermo in ogni caso l’obbligo da parte del socio di conservare ed esibire, a richiesta di Fisde, la documentazione reddituale in originale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione dei rimborsi/prestazioni del Fondo.
Nel caso di mancata produzione di tale documentazione, ovvero nel caso in cui dalla stessa non risulti confermata la situazione di carico fiscale, troveranno applicazione le specifiche previsioni disciplinanti controlli e sanzioni su prestazioni per familiari a carico.

Calcolo del rimborso

Il rimborso avviene in un’unica soluzione sulla base delle percentuali massime previste per ciascuna prestazione, fermo restando i tetti prefissati.

Prestazioni assistenziali alla persona

Le prestazioni assistenziali erogate da Fisde riguardano:

  • segretariato sociale;
  • orientamento scolastico e professionale finalizzato all’integrazione lavorativa del giovane disabile;
  • attività di supporto e consulenza socio-psicologica alla famiglia ed alla persona portatrice di disabilità.

Per informazioni telefonare al numero verde 800991121.

Prestazioni e attività associative – soggiorni disabili

Le attività associative promosse da Fisde, deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce le modalità di partecipazione, consistono in soggiorni in favore di giovani disabili non autosufficienti di età compresa fra 14 e 40 anni finalizzati a favorire socializzazione, stili di vita attiva e autonomia. Quando la partecipazione ai soggiorni riguarda il familiare fiscalmente a carico, si ricorda che il socio, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di fruizione del soggiorno, deve produrre la documentazione reddituale da cui risulti che il familiare era a proprio carico.
Il Socio è obbligato a conservare ed esibire, a richiesta di Fisde, la predetta documentazione reddituale in originale fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di fruizione delle prestazioni.

Nel caso di mancata produzione di tale documentazione o nel caso in cui dalla stessa non risulti confermata la situazione di carico fiscale, troveranno applicazione le specifiche previsioni disciplinanti controlli e sanzioni su prestazioni per familiari a carico.